Più che mai in questo periodo il tema della “Sicurezza” è di grande attualità per i numerosi infortuni, più o meno gravi, che purtroppo con sempre maggior frequenza si registrano sui luoghi di lavoro.
A tutela della propria incolumità e di quella dei propri dipendenti è più che mai opportuno, quindi, che il datore di lavoro rispetti e attui quanto previsto dalla legislazione vigente (D. Lgs 81/08), anche per non incorrere nelle pesanti conseguenze che ne potrebbero derivare sia dal punto di vista amministrativo che penale.
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Un aspetto fondamentale della Sicurezza in azienda è rappresentato dal Documento di Valutazione dei Rischi che è il documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.
A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.
OBBLIGO DEL DVR
Indipendentemente dal tipo di attività svolta, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:
- entro 90 giorni per una nuova attività;
- nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.
AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere periodicamente revisionato e aggiornato anche in seguito all’eventuale evoluzione della normativa di settore o alle mutate situazioni aziendali.
Il DVR infatti non è infatti un formale adempimento che una volta redatto può essere scordato o archiviato come un obbligo assolto ma è uno strumento che deve raccontare nel tempo i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici dell’azienda e la comparsa (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.
La revisione del DVR, pur non avendo una scadenza predefinita, andrebbe quindi effettuata ad ogni cambiamento aziendale e comunque non oltre i quattro anni dal precedente aggiornamento così da essere allineata con alcune valutazioni di rischio (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, stress-lavoro correlato, ecc), che richiedono un aggiornamento obbligatorio periodico (ogni 4 anni), e con eventuali novità di tipo normativo nel frattempo introdotte.
SANZIONI
Molto pesante è il regime sanzionatorio in capo ad una azienda priva di Documento di Valutazione dei Rischio o con DVR non aggiornato e revisionato.
Ecco alcune delle principali sanzioni amministrative e penali previste:
- Omessa redazione DRV: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400;
- Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda da € 2.000 a € 4.000.
- Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda da € 1.000 a € 2.000.
Inoltre la mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi comporta la sospensione attività imprenditoriale.
PACCHETTO COMPLETO SERVIZIO “SICUREZZA”
Al fine di affiancare gli imprenditori nel puntuale e preciso assolvimento degli obblighi previsti Confartigianato Imprese Crema, oltre all’organizzazione dei Corsi di Formazione, ha previsto un “Servizio Sicurezza a 360°”, effettuato da professionisti certificati e abilitati, che prevede:
• check up della situazione aziendale;
• presa in carico della funzione di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
• stesura e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
• monitoraggio e azioni correttive;
• assistenza nei rapporti con gli Organismi competenti.
Per maggiori informazioni, e per fissare un appuntamento al fine di verificare la situazione aziendale è possibile contattare la Segreteria della Confartigianato Imprese Crema (Giada Giussani: tel. 0373-87112; [email protected]).