Al fine di fornire al datore di lavoro le informazioni necessarie al rispetto e alla corretta attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D. Lgs 81/08), e per evitare di conseguenza di incorrere nelle pesanti conseguenze di carattere amministrativo e penale, dopo aver preso in esame il “Documento di Valutazione dei Rischi” focalizziamo ora l’attenzione sulla “Gestione delle Emergenze” sui luoghi di lavoro.
“Gestione delle emergenze”
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede le misure di prevenzione e protezione che i Datori di Lavoro sono responsabili di attuare in termini di primo soccorso, lotta antincendio e in caso di pericolo grave e immediato, quali mezzi di riduzione del danno conseguente a persone, beni e/o strutture.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro si configura l’elezione degli addetti alla gestione delle emergenze, addetti antincendio e primo soccorso che, previa informazione, formazione ed addestramento adeguati, saranno in grado di fronteggiare situazioni potenzialmente in grado di generare criticità.
In attuazione alla corretta gestione delle emergenze si rende quindi necessaria la redazione del “piano di emergenza”, l’insieme di “misure straordinarie, o procedure e azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante)”.
Formazione del personale
Addetti alla lotta antincendio
Il D.M. 02/09/2021 prevede una formazione con scadenza quinquennale suddivisa in base alla classificazione del rischio aziendale:
Aziende “Livello 1” (presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità, probabilità di propagazione di incendio scarsa): corso di formazione iniziale di 4 ore (2 ore teoriche e 2 ore pratiche) e corso di aggiornamento di 2 ore (pratiche);
Aziende “Livello 2” (presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione incendio limitata): corso di formazione iniziale di 8 ore (5 ore teoriche e 3 ore pratiche) e corso di aggiornamento di 5 ore (2 ore teoriche e 3 ore pratiche);
Aziende “Livello 3” (presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione incendio elevata): corso di formazione iniziale di 16 ore (12 ore teoriche e 4 ore pratiche) e corso di aggiornamento di 8 ore (5 ore teoriche e 3 ore pratiche).
Addetti al primo soccorso aziendale
Il D.M. 388/03 prevede una formazione con scadenza triennale suddivisa in base alla categoria di appartenenza dell’azienda:
Aziende “Gruppo A” (attività ad alto rischio): corso di formazione iniziale di 16 ore e corso di aggiornamento di 6 ore;
Aziende “Gruppo B/C” (attività a rischio basso): corso di formazione iniziale di 12 ore e corso di aggiornamento di 4 ore.
I dispositivi per la gestione delle emergenze
La formazione degli addetti alle emergenze, effettuata in seguito alla formazione generale e specifica, permette inoltre di acquisire familiarità con gli adeguati comportamenti da adottare in caso di emergenza, in situazioni di crisi e precedentemente all’intervento degli operatori addestrati (vigili del fuoco, operatori sanitari, ecc.).
Gli “addetti alle emergenze” sono informati e formati in merito a: collaborazione con il Datore di Lavoro e il RSPP per la pianificazione e la progettazione del sistema di esodo utile e alla costituzione di sistemi di gestione dell’emergenza efficienti; modalità di comunicazione dell’emergenza; coordinamento della squadra di emergenza fornendo indicazioni pratiche di intervento; applicazione dei criteri di intervento in relazione alla tipologia di evento; utilizzo dei dispositivi di protezione adeguati; utilizzo puntuale dei presidi antincendio (estintori, ecc.); gestione della logistica di esodo e delle corrette disposizioni da impartire (coordinatore delle emergenze); gestione della modulistica necessaria in caso di evacuazione (compilazione del registro presenze presso il punto di raccolta); collaborazione con le squadre di soccorso (es. indicazione della rete idrica antincendio se presente, ecc).
“Piano di emergenza ed evacuazione”
È previsto l’obbligo (art 2 D. 2/9/21) di predisporre un “piano di emergenza” nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei casi sopra indicati, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (da intendersi genericamente come “emergenza” e dedicate al controllo dell’emergenza).
Tali misure sono comunque riportate nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Il piano di emergenza ha come obiettivo quello di: prevenire o limitare pericoli per le persone; coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio; intervenire, dove necessario, con un primo soccorso sanitario; individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto; definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’azienda, durante la fase emergenza.
Il piano di emergenza deve inoltre contenere la corretta procedura di chiamata ed i rispettivi numeri di emergenza degli enti preposti alla gestione dell’emergenza, quali, vigili del fuoco, operatori sanitari, protezione civile, forze dell’ordine, ecc.
Pacchetto completo servizio “Sicurezza”
Al fine di affiancare gli imprenditori nel puntuale e preciso assolvimento degli obblighi previsti Confartigianato Imprese Crema, oltre all’organizzazione dei Corsi di Formazione, ha previsto un “Servizio Sicurezza a 360°”, effettuato da professionisti certificati.
Per maggiori informazioni, e per fissare un appuntamento al fine di verificare la situazione aziendale è possibile contattare la Segreteria della Confartigianato Imprese Crema (Giada Giussani: tel. 0373-87112; [email protected]).